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Gestione delle offerte anormalmente basse negli Appalti Pubblici

Bufarale Andrea • 15 Aprile 2021

offerte-anormalmente-basse-appaltiLa risposta ad un quesito in materia di Appalti Pubblici, nello specifico in relazione alla Gestione delle offerte anormalmente basse, a cura del Dottor Andrea Bufarale.


Questo Comune, ha avviato una procedura di affidamento pubblico (arredi scolastici per le scuole) con determinazione a contrarre del 10 giugno 2020 (criterio del minor prezzo). E’ possibile oggi applicare l’art. 1, comma 3, D.L. 16 luglio 2020, n. 76 in merito all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse anche in caso di offerte ammesse alla procedura pari o superiore a cinque?

a cura di Andrea Bufarale

Gestione delle offerte anormalmente basse negli Appalti Pubblici

Nel rispondere al quesito è necessario far riferimento alla Delib. ANAC 20 gennaio 2021 n. 31 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (depositata in data 25 gennaio 2021) che ha definito l’ambito di applicazione del regime derogatorio introdotto dall’art. 1, comma 3, D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto semplificazioni) e vigente dallo scorso 17 luglio (giorno successivo alla pubblicazione del suddetto decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana).

Tale disciplina, come giustamente delineato nella questione odierna, deroga alla previsioni di cui all’art. 97 del Codice dei Contratti Pubblici in riferimento alla “gestione” delle offerte anormalmente basse nelle procedure di affidamento pubblico ed in particolare prevedendo che “nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”.

La questione odierna nasce dal fatto che tale disciplina derogatoria, per espressa previsione di legge, si applica a tutte procedure di affidamento avviate con determinazione a contrarre entro il 31 dicembre dell’anno in corso (2021).

Nella richiamata delibera però, l’ANAC, ha chiarito come la richiamata disciplina si applichi alle procedure di affidamento indette con determina a contrarre adottata dopo la data di entrata di entrata in vigore del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, ovvero il 17 luglio 2020, e fino al dicembre 2021 mentre la previsione non trova, invece, applicazione nelle procedure di gara pendenti alla data di entrata in vigore del Decreto e pertanto riteniamo che non sia applicabile alla fattispecie posta all’attenzione.

 

Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]
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